Con la legge di conversione del “Decreto Rilancio”, prende il via il tanto atteso superbonus previsto dall'art. 119 in tema di incentivi per l'efficienza energetica e per l'adeguamento del rischio sismico degli edifici. Mancano ancora i vari provvedimenti attuativi, che dovrebbero far luce sui tanti dettagli ancora mancanti, ma almeno il quadro normativo adesso è definito. Nonostante il ritocco al ribasso dei tetti massimi dell'agevolazione in tema di efficientamento energetico, l'agevolazione risulta sempre di estrema appetibilità, grazie anche all'estensione per le persone fisiche e seppur con un limite, alle seconde case.
All'estremo interesse che desta il superbonus, si contrappone il rischio di incorrere in pesanti sanzioni (in taluni casi anche di natura penale) a causa dei numerosi vincoli che la legge impone per poter beneficiare del maxisconto. A questo si aggiunge l'effetto psicologico del lavoro a costo zero, che potrebbe indurre alcuni contribuenti a “forzare” su alcune tipologie di interventi, facendoli passare per agevolabili, quando in realtà non lo sono, coinvolgendo imprese esecutrici e professionisti attestatori. Sarà quindi necessario porre la massima attenzione alla lettura ed alla corretta interpretazione della norma e dei conseguenti provvedimenti di prassi in corso di emanazione.
Ma vediamo quali possono essere gli errori più comuni. Il caso classico...