Le modifiche all’art. 79 del Codice del Terzo settore
Dal comunicato del Ministero del Lavoro del 27.07.2022, apprendiamo che, con l’approvazione delle modifiche fiscali al CTS, si completa la Riforma e si apre la fase della trasmissione a Bruxelles del dossier per la definitiva approvazione.
L’art. 26 D.L. 73/2022, convertito in L. 122/2022, è intervenuto con alcune puntualizzazioni anche in merito agli aspetti fiscali del Codice del Terzo settore. Nel presente contributo, si intendono esaminare le modifiche apportate all’art. 79 del CTS.
Il primo punto da sottolineare è la definizione di “costi effettivi”. Essi sono “determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale, e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari”.
Già la relazione illustrativa al D.Lgs. 117/2017 si era pronunciata dicendo che nei costi effettivi dovevano essere ricompresi sia i costi diretti che i costi indiretti.
Ma la domanda che fin da subito ci si era posti è se nei costi effettivi dovessero essere ricompresi anche gli accantonamenti, gli ammortamenti, ecc. Ora viene precisato che devono essere considerati tutti i costi imputabili alle attività di interesse generale (compresi gli oneri tributari). In altri termini, pare ci si intenda riferire a una configurazione di “costi pieni”, civilisticamente ammessi, a prescindere da ogni considerazione circa la deducibilità fiscale dei costi stessi.
Un altro punto che merita di essere esaminato è la modifica del comma 2-bis: “Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6%...