Premesso che è necessario operare ulteriori interventi sia interpretativi che normativi per completare la riforma, il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili segnala alcuni degli interventi correttivi maggiormente auspicabili.
Un 1° tema è delimitare la nozione di “apporti economici” (art. 79, c. 2 del CTS) ai soli apporti di natura tariffaria e più in generale, a quelli che presentano un nesso sinallagmatico con l’attività svolta dall’ETS. È un tema generale che riguarda tutto il discorso dei contributi pubblici contenuto nell’art. 79: l’espressione “contributi”, sotto il profilo fiscale, è in perenne “equivoco”, nel senso che può significare contributo a fondo perduto o contributo-corrispettivo.
È molto importante, quindi, in ogni singola fattispecie precisare l’esatto significato (contributo a fondo perduto o corrispettivo) da dare ai termini “apporti economici” (art. 79, c. 2) riferiti ai contributi e apporti erogati da Amministrazioni pubbliche (art. 79, c. 4, lett. 4).
Un altro punto da chiarire, secondo il documento del CNDCEC, è rappresentato dalle modalità di calcolo del test di economicità dell’attività di interesse generale svolta dall’ETS.
Ci si chiede a beneficio degli enti che esercitano 2 o più attività di interesse...