A decorrere dal 1.07.2021 il regime Iva del commercio elettronico indiretto verrà assimilato a quello del commercio elettronico diretto
Al fine di facilitare le vendite a distanza di beni nel territorio dell’Unione Europea, la Direttiva UE 05.12.2017, n. 2017/2455 ha introdotto significative novità Iva in tema di commercio elettronico indiretto.
In particolare, pur rimanendo inalterata la regola generale in base alla quale le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti “B2C” sono territorialmente rilevanti, ai fini Iva, nel Paese UE di destinazione del bene, a decorrere dal 1.07.2021 e previo recepimento all’interno dell’ordinamento tributario italiano, sono eliminate le “soglie di protezione” di cui all’art. 28 ter, lettera b), c. 2 della VI Direttiva Com. n. 388/77/CE.
In particolare, la modifica apportata all’art. 59-quater Direttiva 2006/112/CE, prevede che:
fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta;
se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni, di cui all’art. 33, lett. a), Direttiva 2006/112/CE.
Sempre a decorrere dal 1.07.2021, al superamento del limite monetario, i cedenti, quali soggetti passivi d’imposta, potranno optare per la registrazione al Moss (in alternativa...