Il D.Lgs. 180/2021, in recepimento della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19.12.2019, che ha stabilito (e innovato) il regime delle accise armonizzate, ha introdotto due nuove figure di operatori commerciali, il destinatario certificato e lo speditore registrato, che sono entrate in vigore dal 13.02.2023. La circolare dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli n. 3/2023, cogliendo l’occasione di descriverne compiutamente le figure, ha colto l’occasione di dettare precise modalità di circolazione.
Infatti, esclusivamente tra tali soggetti possono essere movimentati prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, previo conseguimento di autorizzazione della competente autorità.
Ai sensi del novellato art. 10, c. 3 D.Lgs. 504/1995 (T.U.A.), la circolazione dei suddetti prodotti verso il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione avviene con l’e-DAS di cui agli artt. 35, par. 1, e 36 della Direttiva (UE) 2020/262, di seguito e-DAS unionale, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione; giova rammentare che l’e-DAS unionale differisce dall’e-DAS utilizzato per la circolazione nazionale.
Con la circolare 3.02.2023, n. 3 l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha...