Le nuove indennità di 600 e 1.000 € del Decreto Agosto
Agli articoli 9, 10, 12 e 13 vengono istituiti nuovi bonus relativi al mese di maggio, giugno e luglio o corrisposti una tantum. Dagli autonomi agli sportivi, dai marittimi allo spettacolo, cambiano requisiti e misura del sussidio.
Ai soggetti rimasti ancora esclusi dall’indennità di maggio, ossia i professionisti ordinistici, il D.L. 104/2020 all’art.13 ha concesso un’indennità di 1.000 Euro (per i mesi di marzo e aprile era di 600 Euro). L’indennità viene riconosciuta in automatico a coloro che avevano presentato domanda il marzo o aprile, mentre chi non l’avesse presentata può farlo entro 30 giorni dal 15.08 (data di entrata in vigore del DL 104/2020), nei limiti del D.M. 29.05.2020 del Ministro del Lavoro e del MEF. Alla data di presentazione della domanda, i professionisti non devono essere titolari di pensione diretta nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Requisiti reddituali - Facendo riferimento al 2018, vengono fissate 3 fasce in base al reddito professionale (e non più reddito complessivo, come richiesto dal D.M. 28.03.2020):
non maggiore a 35.000 Euro. In tal caso non occorre verificare ulteriori riduzioni reddituali se non la generale limitazione dell’attività dovuta ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza del Covid-19;
fra i 35.000 e i 50.000 Euro. In tal caso occorre verificare, alternativamente:
cessazione della partita Iva tra il 23.02.2020 e il 31.05.2020 (data modificata proprio dall’art.13 del Decreto Agosto, in sostituzione della precedente 30.04.2020);
riduzione o sospensione dell’attività. Questa condizione si concretizza con la...