Le nuove regole dell’imposta di bollo sui contratti pubblici
Stabilite dall’Agenzia delle Entrate le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo previste dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023). Il quadro normativo è ora completo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 28.06.2023 e la risoluzione n. 37/E/2023, così completando il quadro delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti pubblici in applicazione del nuovo Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 36/2023. L’art. 18, c. 10 del Codice rimanda alla Tabella A dell’allegato I.4 (che resterà in vigore fino a prossimo decreto ministeriale) indicante il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore paga al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore del contratto stesso. Il pagamento assolve l’onere per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, con l’eccezione delle fatture (esenti, fuori campo, ecc.), note e simili di pagamento del corrispettivo.
L’imposta è applicata per scaglioni in relazione al corrispettivo contrattuale al netto di Iva, ferma restando, l’esenzione per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro. Oltre la soglia di esenzione, si applicano i seguenti importi: minimo di 40 euro, per contratti fino a 150.000 euro; 120 euro fino a 1.000.000; 250 euro fino a 5 milioni; 500 euro fino a 25 milioni, 1.000 euro per i contratti di valore superiore a 25 milioni.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione all’interno dell’imposta di bollo: la proporzionalità del tributo al valore dell’appalto e non alla...