L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pertanto, dopo la redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, entro i termini individuati dall'art. 2364, c. 2 C.C. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Ne deriva che, per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, per l'anno 2018 la scadenza slitta al 29.06.2019. Nella pratica accade che l'assemblea di bilancio, pur regolarmente convocata, non si riunisca o, seppur riunita, non riesca a deliberare, per esempio nell'ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza prescritta dal Codice Civile o dallo statuto.
Nelle società a responsabilità limitata, l'art. 2479-bis C.C. non richiama la disciplina dell'art. 2369 C.C. e non prevede espressamente l'ipotesi della seconda convocazione, rimandando all'atto costitutivo i modi di convocazione dell'assemblea dei soci. Pertanto, risulta possibile riunire l'assemblea in seconda convocazione solo se espressamente previsto...