L'art. 25 D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020) prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto “al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19”, in particolare per gli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al Tuir. L'interpretazione desumibile e quasi intuitiva è quella secondo cui per "soggetti esercenti attività d'impresa" si debbano intendere coloro che nell'ambito dello svolgimento di una certa attività realizzino i presupposti per l'emersione della categoria di “reddito d'impresa”, secondo l'art. 55 del Tuir.
É noto che le Onlus (diverse dalle cooperative, anche sociali, per le quali queste argomentazioni non valgono) sono equiparate sempre agli enti non commerciali ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 460/1997 e non realizzano mai reddito d'impresa, in funzione della specifica previsione di cui all'art. 150 del Tuir che:
- de-commercializza le attività istituzionali;
- rende non concorrenti alla formazione del reddito le attività connesse.
Definito lo scenario, non paiono esservi dubbi nel concludere che l'aiuto sia precluso, sulla base delle sole valutazioni soggettive, alle Onlus (ovviamente diverse da quelle in forma di cooperativa) proprio perché non realizzano mai il presupposto di qualificarsi come soggetti...