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Imposte e tasse 26 Aprile 2021

Le operazioni attive con l’estero del contribuente forfetario

Particolari adempimenti a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

I contribuenti forfetari, in generale, sono soggetti ai seguenti obblighi: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi; integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debito di imposta sul valore aggiunto, con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; emissione di fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione. In riferimento all'attività nei confronti dei soggetti intracomunitari o extra-Ue, il contribuente forfetario deve assolvere particolari adempimenti a seconda che si tratti di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (si veda la circolare 10/E/2016). Nel primo caso, ossia cessione di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro Stato membro dell’Unione europea, il contribuente forfetario deve indicare nella fattura emessa che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis D.L. 30.08.1993, n. 331”. Siccome tale operazione non può essere considerata una cessione intracomunitaria in senso tecnico, in quanto è assimilabile ad un’operazione interna, il contribuente forfetario cedente non è tenuto ad iscriversi nella banca dati VIES e nemmeno alla compilazione degli elenchi riepilogativi...

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