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Imposte e tasse 25 Settembre 2018

Le operazioni tra soggetti che appartengono allo stesso Gruppo Iva


La legge di Bilancio per il 2017 ha previsto che, a partire dall'anno 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli di tipo finanziario, economico e organizzativo, possono optare per la costituzione del Gruppo Iva, quale unico soggetto passivo. Opzione che, solo per l'anno 2019, scadrà il 15.11.2018. La costituzione di un Gruppo IVA è l'effetto, dunque, di un'opzione esercitata ai sensi dell'art. 70-quater, c. 1, da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato tra i quali ricorrano congiuntamente i citati vincoli ed è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'art. 70-novies, a condizione che ne permangano i vincoli. Dalla costituzione del gruppo gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono tutti a favore del Gruppo Iva. Solo l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo Iva, non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'art. 30, ovvero può essere compensata a norma dell'art. 17 D.Lgs....

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