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Revisione 21 Maggio 2020

Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19

Indicazioni del Cndcec e della Fondazione nazionale dei commercialisti per i revisori, impegnati nell'analisi della situazione emergenziale.

Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti, recentemente, hanno pubblicato un documento di ricerca intitolato “Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore” con l'intento di fornire un'analisi degli impatti sui bilanci delle imprese e sull'attività del sindaco/revisore connessi all'attuale situazione d'emergenza Covid-19. Il testo deve essere considerato come un'integrazione dei documenti precedenti emanati dal Cndcec: 1) "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" (2018), e 2) "La revisione legale nelle nano-imprese - Riflessi e strumenti operativi" (2020).
Il nuovo documento analizza gli impatti del Covid-19 in relazione a tutte le tappe del processo di revisione, dalla valutazione del rischio fino alla fase di reporting. In merito alla valutazione del rischio, il documento sottolinea che la diffusione del Covid-19 e le conseguenti misure restrittive non impattano soltanto sulle modalità di raccolta degli elementi probativi da parte del sindaco-revisore, ma influenzano anche lo stesso rischio di revisione, che subisce l'impatto dell'imprevedibilità e dell'incertezza caratterizzanti l'attuale emergenza sanitaria. Tale aspetto, pertanto, deve essere riconsiderato dal sindaco/revisore: la circostanza risulta tuttavia attenuata dal fatto che, in merito ai bilanci 2019, il Covid-19 si configura come un evento successivo che non inficia la determinazione dei valori di bilancio.
Qualora il sindaco-revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovrà applicare il principio di revisione internazionale ISA Italia 705, esprimendo un giudizio con modifica nella relazione di revisione. Altro richiamo è all'ISA Italia 560 in materia di eventi successivi: si ritiene, infatti, che essendo il Covid-19 un fatto che non è destinato a essere recepito nei valori di bilancio ex OIC 29, il revisore dovrà esclusivamente verificare che l'evento Covid-19 sia stato oggetto, in base all'impatto sulla specifica realtà aziendale, di adeguata informativa in nota integrativa.
Una particolare attenzione è dedicata alla verifica del presupposto della continuità aziendale e all'applicazione dell'ISA Italia 570. In particolare, si sottolinea che sebbene il “Decreto Liquidità” abbia, di fatto, sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo la verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale, nessuna esenzione è stata, invece, prevista in termini di informativa di bilancio. Di conseguenza, appare necessario considerare tutte le circostanze che possono determinare la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell'esercizio.
Inoltre, in merito alla lettera di attestazione si ritiene che potrebbe risultare opportuno inserire la descrizione delle modalità alternative di raccolta degli elementi probativi, concordate con la società revisionata, all'interno delle attestazioni della direzione, sulla base di quanto disposto dall'ISA Italia 580.