Le proroghe non escludono i controlli dei bilanci nelle Srl
A seguito del rinvio dell’applicazione dei nuovi parametri dimensionali, molte Srl potrebbero non procedere alla nomina. Tuttavia, specie in tempi di difficoltà, tali organi non sono un semplice aggravio di costi per l’impresa.
Sebbene la crisi pandemica, che aveva cagionato il rinvio, non abbia ancora esaurito i suoi effetti (e purtroppo nel mentre sia anche scoppiato un conflitto che rischia di minare seriamente la nostra economia) non bisogna dimenticarsi, specie in sede di predisposizione dei bilanci, che i portatori di interesse delle s.r.l., al pari di quelli delle altre società di capitali, meritano comunque la tutela concessa dall’organo di controllo o dal revisore.
Ricapitolando in estrema sintesi l’iter storico, l’art. 379 D.Lgs. 14/2019, intervenendo sulla disposizione codicistica ex art. 2477 c.c., aveva stabilito che in presenza del superamento di almeno un indicatore dimensionale (4 milioni di totale attivo, 4 milioni di fatturato e 20 dipendenti), le s.r.l. avrebbero dovuto provvedere alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o del revisore entro l’infelice data del 16.12.2019. Tale data, cadendo in corso d’anno, richiedeva in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, l’emissione del giudizio già sul bilancio 2019.
La L. 8/2020, di conversione del D.L. 162/2019 (anche noto come Milleproroghe), successivamente alla scadenza del 19.12., stabiliva che le società obbligate alla nuova disciplina potevano prevedervi entro la data di approvazione dei relativi bilanci 2019, individuando come primo esercizio oggetto di verifica il 2020.
La L. 77/2020, in conversione del D.L....