Le prove di cessione di beni Ue possono essere elettroniche
Nell’ambito delle cessioni comunitarie, il trasferimento fisico dei beni può essere provato anche con mezzi elettronici, ad esempio con trasmissione dati tramite EDI, se forniscono le stesse garanzie di una dichiarazione cartacea.
Le cessioni intracomunitarie di beni godono della non imponibilità Iva in presenza di determinati requisiti. Tra questi l’art. 41, D.L. 30.08.1993 n. 331 richiede che i beni siano trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta che abbiano comunicato il numero di identificazione di altro Stato membro agli stessi attribuito.
Il regolamento (UE) 2018/1912 del 4.12.2018, inserendo l’art. 45-bis al Reg. 2011/282 applicabile dal 1.01.2020, tratta in maniera specifica degli oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni e introduce una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.
Nel caso in cui sia l’acquirente ad occuparsi del trasporto, la presunzione opera se il venditore riceve entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni, oltre ad almeno 2 degli elementi di prova individuati dall’art. 45-bis, par. 3 Reg. (UE) 2011/282.
La presunzione non opera qualora il trasporto o la spedizione siano stati effettuati dal cedente o dal cessionario con mezzi propri, senza l'intervento di altri soggetti come, ad esempio, lo...