Le responsabilità per la carica nelle associazioni
Mentre il rappresentante risponde per la sola investitura formale, per i componenti del consiglio direttivo deve essere dimostrata l’effettiva ingerenza nella gestione.
Per il rappresentante legale di una associazione, può sicuramente parlarsi di un'inevitabile ipotesi di responsabilità solidale con l’associazione rappresentata, anche prescindendo dall’accertamento di una concreta azione o ingerenza nella gestione dell’ente. Invece, per gli altri membri del consiglio direttivo o dell’associazione, può essere prefigurata una responsabilità soggettiva, sia per sanzioni pecuniarie che per tributi non versati, soltanto qualora sia provata una diretta ingerenza nelle attività di gestione dell’ente. Il chiarimento è stato fornito in un recente intervento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 3.12.2021, n. 38263).
La questioni di cui si discorre risulta di estrema rilevanza pratica, attesa la frequenza con cui, in ambito di contestazioni tributarie, si assiste a un coinvolgimento di figure soggettive che gravitano all’interno delle associazioni non riconosciute. Il referente normativo di tale assunto va desunto dal testo dell’art. 38 c.c., che riguarda specificamente la disciplina della responsabilità personale e solidale delle persone che agiscano “in nome e per conto” di un'associazione non riconosciuta. Tale tipo di responsabilità risulta funzionale, in aggiunta a quella del fondo comune dell’associazione, per attenuare in un certo senso l'evidente carenza di un sistema di pubblicità legale...