Rispondere alle richieste del Fisco costituisce un dovere ben definito, ma ottemperare correttamente alle istanze erariali deve essere visto anche come un'opportunità.
Le prescrizioni sancite sia in materia di Iva, sia ai fini delle imposte sui redditi, dispongono che in relazione all’attività accertativa gli organi dell’Amministrazione finanziaria possono esperire nei confronti dei contribuenti, i libri, registri, scritture contabili e documenti di cui si è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all’ispezione. Vige, pertanto, un generale obbligo di collaborazione in capo al contribuente, il quale viene in un certo senso scoraggiato dal tenere un contegno ostruzionistico, finalizzato ad ostacolare, o anche solo a rallentare l’azione ispettiva intrapresa nei suoi confronti. L’esistenza di obbligo di collaborazione a carico del contribuente, spesso patito come un peso ingiustificabile, in caso di resistenze nella collaborazione comporta conseguenze negative, che incidono in termini di legge sulle questioni correlate al diritto alla prova, con la preclusione di utilizzo di documenti non tempestivamente prodotti; in 2° luogo, contribuisce a ingenerare negli organi di controllo il sospetto di irregolarità. La ratio di tale ragionamento è piuttosto intuitiva: quali altre ragioni possono essere infatti correlabili alla mancata esibizione di un...