Nella consueta forma della risposta agli interpelli, l'Agenzia ha pubblicato di recente una serie di risposte sul tema “forfetari” a cui si somma la più remota risposta 11.02.2020, n. 48. Le recenti risposte sono le numero 102, 103, 106 e 108, delle quali si espone il contenuto.
La prima, ossia la n. 102, riguarda la “nuova causa ostativa” di cui alla lettera d-ter: “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti i 30.000 euro non possono avvalersi del regime forfetario". Il contribuente chiedeva se un emolumento arretrato percepito dall'Inps nel 2019, relativo all'anno 2018, vada sommato al reddito di pensione 2019. Il reddito di pensione relativo al 2019 non supera i 30.000, ma se si somma l'arretrato percepito in via straordinaria e assoggettato a tassazione separata, il totale supera la soglia. L'Agenzia risponde che si deve considerare solo il reddito da pensione poiché unico reddito percepito in via ordinaria e non anche gli emolumenti arretrati, considerati fattori errati che falserebbero la determinazione corretta degli importi ai fini della soglia.
Le risposte 103 e 108, invece, trattano della causa ostativa d-bis, ossia l'impossibilità di avvalersi del regime forfetario per i contribuenti che svolgono attività prevalentemente nei confronti dei datori o ex datori (dei 2 precedenti esercizi). Si ricorda che tale causa va monitorata nell'esercizio in cui si intende applicare il regime forfetario, così che si possa valutare la prevalenza solo a fine esercizio. Il rapporto non va monitorato decorsi 2 anni: pertanto, non vanno monitorati i rapporti cessati prima del 1.01.2017 per accedere al regime forfetario nel 2020. Detto ciò, nella risposta 103 il contribuente potrà accedere solo dal 2021 al regime forfetario, posto che il rapporto da monitorare (che aveva comportato la prevalenza dei ricavi/compensi nel corso del 2019) è cessato nel 2018. Con la 108, invece, l'Agenzia dispone che operazioni di trasformazione, scissione o modifica di denominazione della società datore di lavoro non implicano un cambiamento del datore di lavoro, perciò se, come nel caso, il contribuente fattura prevalentemente nei confronti del datore, non può adottare il regime forfetario per il 2020, poiché il datore di lavoro non può ritenersi cambiato.
La risposta 106 tratta di un contribuente iscritto all'Aire, residente in un Paese che non fa parte dell'UE né del SEE e che non produce la maggior parte del suo reddito da lavoro autonomo in Italia. Tale soggetto non può avvalersi del regime forfetario, dedicato ai residenti o per parità di trattamento fiscale a non residenti, ma residenti in Stati membri UE o SEE e che producano almeno il 75% del reddito in Italia.
Infine, la più remota risposta dispone che un contribuente nato nel 2019 come forfetario e che voglia aggiungere alla propria attività, quella di “compro oro”, possa farlo, restando quindi nel regime agevolato, sempre che non abbia applicato precedente il regime del margine (situazione non accaduta in quanto neo costituito) e sempre che comunichi l'adesione al regime agevolato nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12) barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A, dichiarando l'ulteriore attività e la casella “regimi fiscali agevolati” del quadro B. L'adesione va poi confermata nel modello Redditi mediante attestazione di tutti i requisiti e l'assenza della cause ostative.
