- 6993 credito d’imposta in favore delle imprese energivore (mese di dicembre)
- 6994 credito d’imposta in favore delle imprese gasivore (mese di dicembre)
- 6995 credito d’imposta in favore delle imprese non energivore (mese di dicembre)
- 6996 credito d’imposta in favore delle imprese non gasivore (mese di dicembre)
Si parla di utilizzo diretto poiché non è ancora possibile cedere il credito di dicembre, ma soltanto il plafond maturato per i crediti di ottobre e novembre, come si evince dal recente provvedimento 6.12.2022, n. 450517 e dalla successiva risoluzione 13.12.2022, n. 73, con cui si istituiscono i codici tributo che il cessionario potrà utilizzare per i crediti di ottobre e novembre. Non sono ancora stati istituiti i codici tributo per il cessionario per il mese di dicembre, appunto non ancora cedibile, nonostante sia caratterizzato dalle medesime scadenze dei crediti riferiti ai mesi di ottobre e novembre.
A tal proposito, può essere utile una scaletta delle scadenze dei crediti energetici 2022:
- 21.12.2022: termine di cessione dei crediti del I e II trimestre;
- 31.12.2022: termine di utilizzo dei crediti del I e II trimestre sia per i beneficiari diretti che per i cessionari;
- 16.03.2023: termine per presentare telematicamente un’apposita comunicazione (di prossima emanazione) sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 per i crediti di ottobre, novembre e dicembre;
- 21.06.2023: termine di cessione dei crediti del III trimestre e di ottobre e novembre (e si ritiene che sarà anche il termine per cedere il credito del mese di dicembre);
- 30.06.2023: termine di utilizzo dei crediti del III e IV trimestre sia per i beneficiari diretti che per i cessionari.
