Per quanto riguarda l’imposta di bollo si ricorda che, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 6, D.M. 17.06.2014, ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento. L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando “SI” nel campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Al 30.11.2022 devono provvedere a versarla coloro che nel 1° e nel 2° trimestre 2022 non hanno superato la soglia di 250 euro, unitamente all’imposta di bollo del 3° trimestre 2022 a prescindere dall’importo. Il 4° trimestre, invece, andrà poi versato entro il 28.02.2023. I codici tributo sono:
- 1° trimestre: codice tributo 2521, anno 2022;
- 2° trimestre: codice tributo 2522, anno 2022;
- 3° trimestre: codice tributo 2523, anno 2022.
I contribuenti possono indicare l’importo “suggerito” dall’Agenzia o modificarlo se lo ritengono errato (e quindi giustificarlo in caso di controllo). Il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato con le seguenti modalità:
- pagamento diretto sul conto corrente indicato;
- attraverso F24.
