Ai sensi dell’art. 14, D.P.R. 600/1973, le società di capitali sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, tra le quali sono incluse le scritture ausiliarie di magazzino (art. 14, c. 1, lett. c). Tali scritture, oltre ad essere tenute con le consuete regole contabili, debbono contenere le quantità in entrata, in uscita e non il valore. In particolare, si dovranno registrare le seguenti grandezze:
merci destinate alla vendita;
semilavorati, se distintamente classificati in inventario con esclusione dei prodotti in corso di lavorazione;
prodotti finiti, nonché delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi;
materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente;
i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dai documenti contabili.
Sono stabiliti limiti quantitativi e operativi per la tenuta di tali scritture. In particolare:
ai sensi del D.P.R. 695/1996, l’obbligo della tenuta scatta a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:
l'ammontare dei ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del Tuir sia superiore a 5.164.000,00 euro (in precedenza...