“Si segnala, in applicazione dell’art. 25-novies D.Lgs. 14/2019, che per la ditta in indirizzo risulta un debito per premi assicurativi, in fase amministrativa, scaduto da oltre 90 giorni, pari a 20.000 euro”.
È questo, in sintesi, l’incipit della raccomandata inviata dall’Inail a una società, che prosegue ricordando all’imprenditore che ai sensi dell’art. 12 del citato decreto può chiedere la nomina dell’esperto, quando “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Nel caso di specie, si tratta di una società largamente patrimonializzata, il debito in questione è riconducibile ad alcuni rilievi dell’Istituto a seguito di verifica, e allo stato è oggetto di contestazione da parte della società, ovvero il ritardato versamento non è ascrivibile a carenza di liquidità e non vi è alcuna necessità perché la stessa debba ricorrere alla nomina dell’esperto.
Tuttavia, resta il fatto che l'ammontare del debito e i giorni di scaduto per il saldo hanno comportato la segnalazione dell’Inail, che oltre all’impresa è stata inviata anche al suo organo di controllo.
I parametri indicati nell’art. 25-novies D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per l’inoltro delle segnalazioni da parte degli Enti creditori qualificati, in caso di ritardo dei versamenti oltre i 90 giorni, sono i seguenti:
È questo, in sintesi, l’incipit della raccomandata inviata dall’Inail a una società, che prosegue ricordando all’imprenditore che ai sensi dell’art. 12 del citato decreto può chiedere la nomina dell’esperto, quando “si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Nel caso di specie, si tratta di una società largamente patrimonializzata, il debito in questione è riconducibile ad alcuni rilievi dell’Istituto a seguito di verifica, e allo stato è oggetto di contestazione da parte della società, ovvero il ritardato versamento non è ascrivibile a carenza di liquidità e non vi è alcuna necessità perché la stessa debba ricorrere alla nomina dell’esperto.
Tuttavia, resta il fatto che l'ammontare del debito e i giorni di scaduto per il saldo hanno comportato la segnalazione dell’Inail, che oltre all’impresa è stata inviata anche al suo organo di controllo.
I parametri indicati nell’art. 25-novies D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per l’inoltro delle segnalazioni da parte degli Enti creditori qualificati, in caso di ritardo dei versamenti oltre i 90 giorni, sono i seguenti:
- Inps: imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati ammontare dei contributi superiore al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 euro. Imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, ammontare superiore a 5.000 euro;
- Inail, ammontare dei premi non versati superiore a 5.000 euro;
- Agenzia delle Entrate, debito scaduto e non versato relativo all’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche superiore a 5.000 euro;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, per le imprese individuali ammontare superiore a 100.000 euro, per le società di persone superiore a 200.000 euro, per le altre società superiore a 500.000 euro.
Per quanto riguarda le tempistiche di invio delle segnalazioni, il c. 2 del citato articolo prescrive che l’Agenzia delle Entrate deve provvedervi entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva, gli altri Enti, invece, devono inviare la segnalazione entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati. Qualora ne ricorrano i presupposti, le segnalazioni devono contenere anche l’invito a presentare istanza per la nomina dell’esperto indipendente (art. 17, c. 1 Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento).
L’applicabilità delle disposizioni è differenziata a seconda dell’Ente creditore: per l’Inps ai debiti accertati a decorrere del 1.01.2022; per l’Inail ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 83/2022 (15.07.2022); per l’Agenzia delle Entrate ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022, infine, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai carichi affidati a decorrere dal 1.07.2022.
È bene rammentare che, ai sensi dell’art. 94, c. 6 D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), l’operatore economico può essere automaticamente escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto, in quanto grave violazione, per l’inosservanza degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, la cui soglia minima è fissata a 5.000 euro.
L’applicabilità delle disposizioni è differenziata a seconda dell’Ente creditore: per l’Inps ai debiti accertati a decorrere del 1.01.2022; per l’Inail ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 83/2022 (15.07.2022); per l’Agenzia delle Entrate ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al 1° trimestre 2022, infine, per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai carichi affidati a decorrere dal 1.07.2022.
È bene rammentare che, ai sensi dell’art. 94, c. 6 D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), l’operatore economico può essere automaticamente escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto, in quanto grave violazione, per l’inosservanza degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, la cui soglia minima è fissata a 5.000 euro.
