Con il D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), ora all'esame delle Camere per la conversione in legge, il Governo ha introdotto la società di investimento semplice (“SiS”), una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato, disponendo le opportune modiche al D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, (Testo Unico della Finanza, “TUF”) per recepire e disciplinare il nuovo istituto.
La SiS viene definita come un fondo di investimento alternativo italiano (“FIA”), riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf, che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta le seguenti altre condizioni stabilite dal TUF, come modificato dall'art. 27 D.L. 34/2019:
1) la denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso;
2) il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro mentre il capitale sociale deve essere d'entità almeno pari a quella prevista dall'art. 2327 C.C. per le SpA, ossia non inferiore a 50.000 euro. Vengono così derogate le norme generali previste dall'art. 35-bis del TUF per le Sicaf in conformità alle quali l'ammontare minimo del capitale sociale è determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
3) sono previste disposizioni dirette a impedire...