Nel concetto di società di mero godimento rientrano sia quelle in cui i soci dichiarano fittiziamente nell’atto costitutivo l’espletamento di una determinata attività di impresa (che in realtà non intendono svolgere), sia le società il cui oggetto sociale prevede espressamente la mera percezione delle rendite proveniente dalla gestione dei beni conferiti dai soci. Si discute se tali società siano lecite o se si tratti in realtà di comunioni di beni alle quali non possono essere accordati i benefici dello schermo societario.
In tale diatriba, il legislatore è intervenuto in maniera sempre più insistente con disposizioni che sembrano accogliere di buon grado l’esistenza delle società di mero godimento, ma nella forma della società semplice. Non si rinvengono, invece, espliciti interventi del legislatore in tema di società di capitali, pur essendo stato introdotto con le riforme del diritto societario un concetto di società più elastico in cui, in astratto, potrebbero rientrare le società di mero godimento.
Una parte della giurisprudenza di merito ha ribadito che le norme tributarie hanno finalità fiscali e quindi di natura eccezionale e transitoria, con finalità di emersione di imponibile fiscale e di contrasto dell'uso elusivo dello schermo societario, e che non è ammissibile la costituzione di una società semplice avente ad...