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Imposte e tasse 17 Aprile 2020

Le sospensioni del Decreto Liquidità

Rinviati a fine giugno (o in 5 rate) i versamenti di aprile e maggio, ma solo con riduzioni di fatturato del 33% o del 50% nei mesi dell'epidemia.

Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) all'art. 18 ha disposto la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi. Vediamo nel dettaglio quali. Anzitutto, al contrario del precedente decreto, ossia il “Cura Italia”, vengono stabiliti paletti di fatturato: • per ricavi/compensi non superiori a 50 milioni, ci deve essere un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%; • per ricavi/compensi superiori a tale soglia, ci deve essere un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 50%. Il confronto deve essere effettuato: • per i versamenti di aprile: tra il fatturato/corrispettivi di marzo 2019 e il fatturato/corrispettivi di marzo 2020. Prendendo a riferimento pertanto solo 1 mese, quello di marzo; • per i versamenti di maggio: tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2019 e il fatturato/corrispettivi di aprile 2020. Per quanto riguarda questo primo punto occorre quindi considerare tutte le voci di ricavo che rientrano nella nozione di fatturato, ossia le cessioni di beni o prestazioni di servizi registrate ai fini Iva, perciò a titolo esemplificativo anche le fatture estere, mentre restano escluse le eventuali operazioni attive fuori campo Iva. Quindi, quali sono i versamenti sospesi? • Ritenute dipendenti e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale. In altre parole l'F24 del consulente del lavoro. • Iva del mese di marzo che scade il 16.04.2020 (per i contribuenti mensili). • Iva del...

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