Il Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) all'art. 18 ha disposto la sospensione di alcuni versamenti tributari e contributivi. Vediamo nel dettaglio quali.
Anzitutto, al contrario del precedente decreto, ossia il “Cura Italia”, vengono stabiliti paletti di fatturato:
• per ricavi/compensi non superiori a 50 milioni, ci deve essere un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33%;
• per ricavi/compensi superiori a tale soglia, ci deve essere un calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 50%.
Il confronto deve essere effettuato:
• per i versamenti di aprile: tra il fatturato/corrispettivi di marzo 2019 e il fatturato/corrispettivi di marzo 2020. Prendendo a riferimento pertanto solo 1 mese, quello di marzo;
• per i versamenti di maggio: tra il fatturato/corrispettivi di aprile 2019 e il fatturato/corrispettivi di aprile 2020.
Per quanto riguarda questo primo punto occorre quindi considerare tutte le voci di ricavo che rientrano nella nozione di fatturato, ossia le cessioni di beni o prestazioni di servizi registrate ai fini Iva, perciò a titolo esemplificativo anche le fatture estere, mentre restano escluse le eventuali operazioni attive fuori campo Iva.
Quindi, quali sono i versamenti sospesi?
• Ritenute dipendenti e trattenute relative ad addizionale regionale e comunale. In altre parole l'F24 del consulente del lavoro.
• Iva del mese di marzo che scade il 16.04.2020 (per i contribuenti mensili).
• Iva del...