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Imposte e tasse 10 Settembre 2020

Le spese di ristrutturazione degli studi professionali

Possibile applicare l'art. 54, c. 2 del Tuir, così che siano deducibili i costi incrementativi dell'immobile nel limite del 5%, anche se non si è titolari di diritti reali sul bene.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 13.03.2020 n. 7226, ha chiarito che le spese di ristrutturazione degli studi professionali, nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà, non sono integralmente deducibili nell'anno, ma soltanto nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza verrà dedotta in quote costanti nei 5 anni successivi. Se poi l'immobile è abitativo e viene utilizzato senza alcun contratto di comodato o locazione (quindi senza alcun titolo giuridico), non spetta la detrazione Iva su tali spese. La natura strumentale del bene immobile, che non può appartenere alla categoria di beni a destinazione abitativa ai fini della detrazione Iva, deve essere inoltre valutata in concreto, non in astratto, guardando non solo all'oggetto dell'attività d'impresa, ma accertando che l'immobile costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio dell'attività professionale (Cass. 5559/2019). Secondo la Corte, il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista "è disciplinato dall'art. 54, c. 2 del Tuir che prevede che tali costi incrementativi del cespite immobiliare sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante...

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