RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 04 Agosto 2023

Le spese di trasporto accessorie ai fini Iva

Le spese di trasporto addebitate anche successivamente all’operazione principale, se posseggono le caratteristiche di spese accessorie, seguono lo stesso trattamento ai fini Iva.

Il trattamento Iva dell’addebito delle spese di trasporto dipende dall’accessorietà o meno rispetto a un’operazione principale posta in essere. Ai sensi dell’art. 12 D.P.R. 633/1972, il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. Tale principio di accessorietà comporta che le operazioni “accessorie”, per tali intendendosi le operazioni che assumono una posizione secondaria e subordinata rispetto all'operazione principale, scontano, ai fini Iva, il medesimo regime impositivo dell'operazione principale. Diverse sono le sentenze nelle quali la qualifica di operazione accessoria coincide con il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di Giustizia UE, sentenza 18.01.2018, causa C-463/16; sentenza 25.02.1999, causa C-349/96; sentenza 19.07.2012, causa C-44/11; sentenza 16.04.2015, causa C-42/14; sentenza 8.12.2016, causa...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.