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Imposte e tasse 05 Ottobre 2020

Le spese per la formazione professionale

Un'attività sempre più diffusa per adeguare le competenze dei collaboratori. Ai fini fiscali si tratterà in genere di imputare i costi all'esercizio in cui si sostengono, mentre la loro capitalizzazione è circoscritta a nuove attività, start-up e simili.

Trattamento civilistico e principi contabili - Il legislatore civilistico non ha previsto norme particolari per le spese di formazione, qualificazione e addestramento del personale. A tale riguardo soccorre il principio contabile OIC n. 24 "Immobilizzazioni", paragrafo 44, secondo cui si tratta di costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione all'attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività. Tali costi, inoltre, sono differibili se direttamente sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. L’argomento è stato affrontato anche dal principio contabile internazionale IAS 38, che adotta una soluzione per certi versi differente rispetto a quella avanzata dal principio contabile n. 24. In virtù di tale indicazione di prassi, eccetto che per le concentrazioni aziendali, i costi sostenuti che non soddisfano i requisiti per il riconoscimento come...

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