Le tassazione delle mance secondo l’Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate (circolare 29.08.2023, n. 26/E) ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sulla tassazione delle mance percepite dai dipendenti negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 1, cc. 58-62 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto, al posto di quella ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite da parte dei clienti, sia in contanti, sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, a titolo di liberalità (c.d. mance) ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 L. 287/1991.
Secondo quanto previsto dall’art. 51, c. 1 del Tuir, il “reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. L’esistenza del rapporto di lavoro costituisce quindi “il presupposto per l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente di tutti gli introiti percepiti dal lavoratore e, pertanto, le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente”.
Ebbene, la novità introdotta nella legge di Bilancio 2023 prevede “un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro”.
Con la...