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Imposte e tasse
27 Ottobre 2022
Le torri di sostegno escluse dalla rendita catastale del parco eolico
La Cassazione, per costante orientamento, smentisce l’Amministrazione Finanziaria secondo la quale, invece, le torri vanno comprese nella determinazione della rendita catastale.
La Cassazione, con sentenza 30.09.2022, n. 28556, ha confermato il proprio consolidato orientamento ribadendo che le torri di sostegno degli aerogeneratori vanno escluse dalla determinazione della rendita catastale dei parchi eolici. Ne consegue che non devono essere soggette al carico impositivo che ne deriverebbe ai fini Imu al pari delle componenti impiantistiche funzionali ai processi produttivi, ancorchè costituite da costruzioni infisse sul suolo ai sensi dell’art. 1, c. 21 L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016). Tale tesi è contrastata dalla Amministrazione Finanziaria secondo la quale le torri eoliche, per le loro caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, sono da considerare “costruzioni” e pertanto da includere nella determinazione della rendita catastale del parco eolico, concetti ribaditi nelle circolari 1.02.2016, n. 2/E e 13.06.2016, n. 27/E.
Secondo la Cassazione, invece, le torri eoliche devono essere escluse nella valutazione della rendita catastale in quanto considerate destinate all’attività produttiva indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali e dalla loro rilevanza dimensionale, rendendosi ad esse applicabili le disposizioni di cui al richiamato art. 1, c. 21 L. 208/2015 secondo cui, infatti, con effetto dal 1.01.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili...