Le torri eoliche non contano per la rendita catastale della centrale
L’Agenzia delle Entrate si adegua all’ormai consolidato orientamento di legittimità riconoscendo che nella stima della rendita catastale delle centrali eoliche vanno escluse le torri.
Con la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate 16.10.2023, n. 28/E si conclude la diatriba con la giurisprudenza di legittimità che aveva, invece, riconosciuto l’irrilevanza delle torri eoliche nella determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche.
L’esclusione delle torri dalla stima per la determinazione della rendita catastale delle centrali eoliche era, infatti, riconosciuta per orientamento consolidato della Cassazione (nella circolare in commento vengono richiamate una pluralità di sentenze) risolvendo favorevolmente per i contribuenti i numerosi contenziosi instaurati.
L’inversione di rotta dell’Agenzia assume particolare rilievo anche a tali fini ove si consideri che la circolare invita espressamente gli uffici territoriali ad abbandonare la pretesa se in contrasto con il nuovo indirizzo, richiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio fatta, ovviamente, salva la continuazione del contenzioso per eventuali pretese basate su questioni diverse e sostenibili.
La Circolare rammenta i termini della questione che trae origine dall’art. 1, c. 21 L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) secondo il quale, “… a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è...