Le ulteriori novità del decreto correttivo al D. Lgs. 36/2021
Oltre alle modifiche all’ambito del lavoro sportivo, lo schema di decreto correttivo del D. Lgs. 36/2021 propone molte ulteriori, e a nostro avviso positivi, cambiamenti alle norme della Riforma dello Sport
Facendo seguito al precedente intervento, in cui si affrontava il tema delle modifiche alla disciplina del lavoro sportivo e del volontariato previste originariamente dal D. Lgs. 36/2021, analizziamo ora le ulteriori modifiche di maggior interesse per i sodalizi sportivi.
In merito all’attività istituzionale svolta dall’ente, l’art. 7, D.Lgs. 36/2021 prevede che lo statuto indichi l’esercizio in vista stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ma ciò comporta che eventuali attività ludiche e ricreative non potranno più essere svolte da ASD e SSD. Su questo aspetto interviene l’art. 2 del decreto correttivo precisando che il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto per gli enti che hanno assunto la qualifica di ente del Terzo settore e sono iscritti al RUNTS.
Per quanto concerne le attività commerciali, definitive dall’art. 9, D. Lgs. 36/2021 come “Attività secondarie e strumentali”, queste potranno essere svolte con nuove e più stringenti limitazioni la cui soglia ancora non è stata indicata ma, se verrà adottato un decreto analogo a quello del Terzo Settore, le attività commerciali potranno essere pari solo al 30% dei ricavi o al 66% dei costi complessivi. Fortunatamente il decreto correttivo stabilisce che “i...