Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro era un'agevolazione destinata soltanto a una ristretta cerchia di beneficiari e non alla generalità dei contribuenti come il vicino credito sanificazione di cui all'art. 125 D.L. 34/2020: si tratta dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all'allegato 2 del D.L. 34/2020 (ristoranti, alberghi, bar, musei, teatri, ecc.), associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Il bonus spetta nella misura del 60% delle spese effettivamente sostenute nel 2020 entro il limite di 80.000 euro, previo invio della comunicazione dallo scorso 20.07.2020 e fino al 31.05.2021.
Le spese in questione riguardavano gli interventi per contenere il virus, compresi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, spazi medici, ingressi/spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza, investimenti in attività innovative (es. smart working), termometri, termoscanner.
Il credito si può utilizzare in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della citata comunicazione e in ogni caso dal 1.01.2021 al 30.06.2021 (termine finale modificato dall'art. 1, c. 1098 L. 178/2020). Non è necessario attendere un provvedimento attuativo, poiché non è stata disposta una riduzione della misura del 60% in base ad una percentuale, come invece è accaduto per il credito sanificazione (art. 125 D.L. 34/2020). È poi anche possibile cedere il credito a terzi, banche comprese, sempre entro il 30.06.2021.
Nonostante non sia stato esplicitamente riportato nella norma istitutiva (art. 120, D.L. 34/2020), come invece avvenuto per il credito d'imposta sanificazione, l'importo è da considerare fiscalmente irrilevante ai fini Ires/Irpef, Irap e ai fini del calcolo degli interessi passivi, ai sensi della disposizione di cui all'art.10-bis D.L. 137/2020, il quale prevede che tutti i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19, e da chiunque erogati (Stato, Regioni, Province, ecc.) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir.
Il codice tributo da utilizzare per questo credito è stato istituito dalla risoluzione 11.01.2021, n. 2/E e nel campo “anno di riferimento”, per esplicita previsione introdotta proprio nella risoluzione, “deve essere sempre indicato il valore 2021”.
In contabilità, invece, il bonus andrà considerato alla stregua di un contributo in conto esercizio e quindi da rilevarsi (ai sensi dell'OIC 12) soltanto nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento siano soddisfatte e che i contributi quindi saranno erogati.
Le condizioni per fruire di tale credito sono: l'avere sostenuto le spese ammissibili (e ciò si è verificato nel 2020); l'avere presentato/presentare la comunicazione, senza la quale non è possibile utilizzare il credito, nonostante si siano sostenute le spese.
Quindi, se entrambe le condizioni si sono avverate nel 2020, non c'è dubbio che vada contabilizzato nel 2020; se la seconda condizione si dovesse avverare nel 2021, potrebbe essere ragionevole pensare che insieme siano verificate nel 2021 e quindi in tale anno vada contabilizzato il bonus.
