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Revisione 15 Giugno 2022

Le verifiche dei sindaci sugli adeguati assetti organizzativi

L’art. 2086 c.c. richiede che gli amministratori si dotino di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni. È compito dei sindaci vigilare su adeguatezza e corretto funzionamento degli stessi.

L’art. 375 D.Lgs. 14/2019, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ha introdotto il c. 2 dell’art. 2086 c.c., secondo cui l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Il contenuto dell’art. 2086, c. 2 rappresenta un forte richiamo al dovere di sana gestione a cui sono tenuti gli organi delegati delle società e l’imprenditore in genere. Sono loro che devono curare l’adeguatezza degli assetti. In particolare, al consiglio d’amministrazione spetta il compito di valutare tale adeguatezza, mentre ai sindaci quello di vigilare sulla stessa. Quindi ricade sull’organo di controllo il vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, nel corso dello svolgimento del proprio incarico, ponendo particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o...

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