Le verifiche periodiche nell’attività di revisione
Si tratta della cosiddetta attività continuativa, rispondente a specifiche previsioni normative e disciplinata dal principio di revisione (SA Italia) 250B tarato specificatamente sulla disciplina italiana.
Il soggetto incaricato della revisione legale, in base all’art. 14 D.Lgs. 39/2010, deve verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Il principio di revisione (SA Italia) 250B, che disciplina le verifiche periodiche, con riferimento al primo punto richiede che sia controllato il rispetto delle vigenti disposizioni normative sia civilistiche che fiscali in merito alla modalità e ai tempi di rilevazione delle scritture contabili, della redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e sociali obbligatori, così come della rilevazione dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali; in merito al secondo punto, richiede che l’accadimento del fatto di gestione sia rilevato nelle scritture contabili in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile.
Le fonti normative non impongono una rigida periodicità per l’effettuazione delle verifiche durante l’esercizio sociale, lasciando interamente al giudizio professionale del revisore la pianificazione della frequenza, dell’estensione e delle modalità di effettuazione delle verifiche, definite anche in base al rischio di revisione valutato nella fase di pianificazione.
Discorso un po’ diverso è per il collegio sindacale, con l’incarico di revisione legale che dovrà...