La legge di Bilancio 2020 introduce novità in merito al credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostituendo la vecchia disciplina prevista dall'art. 3 D.L. 145/2013. Le nuove disposizioni, che si applicheranno per l'esercizio fiscale successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per la generalità di imprese corrisponde all'anno 2020), suddividono le spese in 3 categorie:
1) ricerca e sviluppo (comma 200);
2) innovazione tecnologica (comma 201);
3) design e ideazione estetica (comma 202).
Ricerca e sviluppo - Investimenti in attività di ricerca fondamentale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, come definite alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014.
Innovazione tecnologica - Rientrano in questo ambito le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. I beni, i servizi o i processi si devono differenziare da quelli già esistenti sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell'eco-compatibilità, dell'ergonomia e per altri elementi sostanziali. Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, la differenziazione dei prodotti da quelli della concorrenza e l'adeguamento alle richieste di un singolo cliente.
Design e ideazione estetica - Rientrano tutte le attività di...