L'accertamento è legittimo anche nel caso in cui vi è una ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi superiori a quelli emergenti dal prodromico processo verbale di constatazione, atteso che non da quest'ultimo dipende necessariamente l'atto impositivo nè tanto meno il suo contenuto. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 18.05.2019, n. 13490.
La vicenda trae origine dalla notifica a una società di 2 avvisi di accertamento, relativi alle imposte dirette e all'Iva, emessi dopo indagini finanziarie di cui all'art. 32 D.P.R. 600/1973 a una società e ai suoi soci. Tali atti impositivi venivano impugnati, ma i ricorsi venivano rigettati dai competenti giudici provinciali e la decisione veniva altresì confermata in sede d'appello. In particolare, i giudici di entrambi i gravami ritenevano che i contribuenti non avessero offerto prove idonee a superare le presunzioni relative derivanti dagli accertamenti bancari svolti dall'Amministrazione Finanziaria. La contribuente proponeva ricorso per Cassazione dove contestava l'erronea conferma proveniente dal giudice di appello circa la legittimità dell'avviso di accertamento emesso per importi superiori a quelli accertati a seguito della notifica del pvc, con la conseguente violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo, per non aver consentito alla contribuente di...