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Gestione d'impresa 11 Maggio 2023

Lending crowdfunding, cos’è e come funziona

Lo strumento di finanziamento alternativo con prestito tra privati.

Il lending crowdfunding (o social lending) è uno strumento di finanziamento rappresentato dall’erogazione di un prestito mediante piattaforme online. Il prestito erogato appartiene alla categoria “peer to peer” in quanto si tratta di somme corrisposte da soggetti privati verso altri privati.
Il social lending viene disciplinato alla sezione IX della delibera n. 586/2016 della Banca d’Italia. L’attività dei gestori dei portali di crowdfunding è consentita nel rispetto delle norme che riservano specifiche attività a determinate categorie di soggetti (per esempio, per quanto riguarda l’attività di raccolta di risparmio presso il pubblico o l’attività bancaria).
Secondo l’art. 11 del TUB l’attività di social lending non costituisce attività di raccolta di risparmio dal pubblico, la quale è riservata ai soli istituti bancari. Vengono comunque definiti limiti massimi di acquisizione dei fondi tramite le piattaforme online, volti a impedire ai soggetti non bancari di raccogliere fondi per un ammontare rilevante presso un numero indeterminato di risparmiatori. La possibilità di raccolta senza limiti rimane riservata solo alle banche che esercitano attività di social lending. L’erogazione del finanziamento avviene attraverso la sottoscrizione di un contratto che prevede le modalità di rimborso e di remunerazione del capitale attraverso il riconoscimento di un tasso d’interesse.

Lo scopo è quello di fornire finanziamento alle imprese o ai professionisti in cerca di fondi destinati a progetti imprenditoriali oppure in un’ottica di breve termine per garantirsi liquidità: le piattaforme facilitano l’incontro tra domanda e offerta di capitali e si rivolgono a una platea di finanziatori sia retail che professionali/istituzionali, riducendo i tempi di risposta e i costi legati alla concessione del credito rispetto al sistema bancario.

I costi comprendono solitamente delle commissioni di apertura e delle commissioni di gestione.

Ogni piattaforma, a seconda del proprio funzionamento, richiede alle imprese di fornire dei documenti per valutarne il merito creditizio e procedere con l’approvazione del progetto da finanziare.
I prestatori investono i propri risparmi concedendo credito in cambio del rimborso dello stesso maggiorato da una somma di interessi. Si tratta, quindi, di una vera e propria forma di investimento che comporta una componente di rischio che può derivare dal fallimento dell’impresa che si finanzia.
Alcune piattaforme al fine di proteggere gli investitori hanno creato dei fondi di garanzia che permettono una copertura parziale del capitale residuo.
Il capitale viene accreditato direttamente sul conto corrente dell’azienda o professionista richiedente dalla piattaforma, la quale preleva le rate secondo il piano di rateizzazione sottoscritto con il prestatore.

L’attività di lending crowdfunding è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia e della Consob secondo quanto disposto dall’art. 5 del regolamento Ue 2020/1503.
Un fornitore di servizi di crowdfunding deve esercitare un livello minimo di adeguata verifica nei confronti dei titolari dei progetti che richiedono i finanziamenti. Tale controllo consiste nel verificare che il richiedente non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali in specifici settori e che egli non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell’Unione oppure in un Paese terzo considerato ad alto rischio.