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Società 18 Maggio 2022

L’ente colpevole va sanzionato ma non soppresso

Le misure cautelari nei confronti dell’ente colpevole di un reato 231 devono rispettare il principio di proporzionalità e non comprometterne continuità operativa e sviluppo.

Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001 oltre alle pecuniarie, applicabili sempre, prevede anche sanzioni di carattere cautelare, strutturalmente e funzionalmente distinte, quali il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 53) e l’interdizione dall’esercizio dell’attività di cui agli artt. 9, c. 2, lett. a) e 45. Se con il pagamento della sanzione pecuniaria l’illecito dell’ente può essere estinto senza ulteriori conseguenze, questione diversa è l’applicazione delle misure cautelari, i cui effetti potrebbero riverberarsi anche nella sfera di soggetti totalmente estranei all’illecito. Si pensi alle gravi ricadute che potrebbe comportare l’interdizione dell’ente dall’esercizio dell’attività: sui dipendenti, per la possibile perdita del posto di lavoro; su fornitori e banche, per il possibile rischio di compromissione dei rispettivi crediti; senza trascurare i più generali effetti sulla collettività in termini di costo sociale per la perdita di valore di un’iniziativa economica privata. Vale ricordare che l’art. 41, c. 2 Cost. sancisce che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Nell’applicare le misure cautelari, il giudice deve...

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