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26 Novembre 2025
L’errore tra sconto e cessione complica la circolazione del credito
L’indicazione di “cessione del credito” in luogo di “sconto in fattura” nel modello di comunicazione trasmesso all’Agenzia delle Entrate costituisce un errore sostanziale non sanabile oltre i termini, che vincola il fornitore a cedere il credito esclusivamente a soggetti qualificati.
L’incorretta gestione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura (art. 121 D.L. 19.05.2020, n. 34) può costare cara in termini di liquidabilità del credito. A fare il punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 24.11.2025, n. 295, affrontando il caso di un errore, apparentemente formale, commesso nella comunicazione telematica, che ha generato effetti sostanziali irreversibili. La questione sottoposta all’attenzione dell’Agenzia riguarda il caso di un’impresa che ha effettuato dei lavori a favore di un condominio; a fronte di fatture correttamente emesse con l'indicazione dello sconto in fattura e di accordi sottostanti che confermavano tale volontà, il dato è stato trasmesso erroneamente all’Amministrazione Finanziaria, qualificando l’operazione come cessione diretta del credito. Nel dettaglio, le spese che hanno dato origine al credito si collocano a cavallo tra il 2023 e il 2024: per le spese del 2023 l'istante ha già accettato il credito sul cassetto fiscale e lo ha addirittura parzialmente utilizzato in compensazione nel 2024, mentre per le spese del 2024 il credito è presente, ma non è ancora stato accettato dall'istante che, nel frattempo, si è accorto dell'errore.Al fine di comprendere la portata del problema, occorre ricordare che, sebbene le 2 opzioni fossero previste nell’ambito del medesimo quadro normativo, le regole di circolazione del credito, a partire dal...