L'esenzione Imu per gli enti non commerciali deve essere dichiarata
La Cassazione (sentenza 37385/2022) ha evidenziato che, oltre al rispetto del requisito soggettivo e oggettivo previsto dalla norma, è necessaria la presentazione della dichiarazione Imu: in assenza, l’esenzione non può essere applicata.
La Corte di Cassazione è intervenuta sullo speciale regime Imu previsto per gli enti non commerciali, evidenziando che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria, al pari del rispetto dei requisiti soggettivo ed oggettivo, al fine di applicare l’esenzione prevista dalla normativa.
Sottolineano i Giudici della Suprema Corte che l’esenzione dal versamento dell’imposta, essendo un’eccezione rispetto al regime generale, è sottoposta all’obbligo dichiarativo: in base all’art. 91-bis D.L. 24.01.2012, n. 1, gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione al Comune di riferimento al fine di dichiarare immobili o porzioni di essi non utilizzati per scopi commerciali, soprattutto in presenza di attività “miste”.
Con specifico riferimento al modello dichiarativo, la L. 160/2019 non prevede la presentazione della dichiarazione come presupposto costitutivo dell’esenzione, ma si sta configurando un orientamento giurisprudenziale che la indentifica come unico strumento per applicare le agevolazioni o esenzioni previste dalla normativa rispetto al regime generale d'imposta.
Nel caso in oggetto un Comune toscano ha notificato un avviso di accertamento Imu anno 2013 a una Fondazione, la quale, con ricorso in primo grado, riteneva la pretesa infondata poiché nell’immobile era svolta attività assistenziale senza scopo di lucro. Ricorso respinto, stante la...