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Società 15 Maggio 2020

L'esercizio in comune dell'attività di impresa da parte dei coniugi

Nella comunione dei beni può essere costituita una società di persone, al cui patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica. La situazione del convivente.

Tra i coniugi in comunione dei beni può essere costituita una società di persone. Il recesso di un socio comporta a carico della società l'obbligo di liquidazione della quota, il cui valore va determinato tenuto conto del valore patrimoniale della quota stessa al momento dello scioglimento del rapporto sociale. Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma l'unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio illimitatamente responsabile. È il principio espresso dalla Cassazione civile, sez. I (sentenza 27.04.2020, n. 8222). Secondo la Suprema Corte, l'azienda coniugale di cui all’art. 177, lett. d), C.C., ricade nella comunione legale tra i coniugi, che assumono posizione paritaria in quanto l'azienda è acquisita in costanza di matrimonio e viene gestita da entrambi, che divengono dunque coimprenditori; la mera comproprietà dell'azienda, pertanto, non è idonea a far presumere, di per sé, la necessaria cogestione di entrambi i coniugi e l'esistenza di un’azienda coniugale; la cogestione, o gestione di entrambi i coniugi, deve essere effettiva, pur senza particolari formalità. L'esistenza della cogestione quale elemento essenziale della fattispecie...

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