In caso di scissione parziale e proporzionale con costituzione di nuova società, l'atto di assegnazione dei cespiti patrimoniali della scissa alla società beneficiaria produce un naturale effetto disaggregativo. La frammentazione dell'originaria entità d'impresa determina una trasformazione dell'articolazione formale dello stesso ente (che si divide) e non già un mutamento del suo patrimonio: questo continua a svolgere la medesima funzione di garanzia delle ragioni creditorie della società scindenda, nei medesimi limiti entro cui tali pretese erano originariamente assicurate.
Giacché, degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione parziale, rispondono in solido la società trasferente e la società beneficiaria entro il limite del valore effettivo del patrimonio netto. Diversamente, qualora sia possibile evincere dal progetto di scissione parziale la destinazione degli elementi patrimoniali passivi, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui questi fanno carico. La responsabilità solidale e sussidiaria determina, quindi, il mantenimento di un vero e proprio collegamento tra le società partecipanti alla scissione. La soddisfazione delle pretese creditorie nate e...