Le indicazioni errate fornite ai contribuenti che non hanno inviato la dichiarazione entro il 10.12.2020.
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L'errore - Si segnala un errore sostanziale nelle lettere di compliance dell'Agenzia delle Entrate recapitate in questi ai contribuenti che non hanno inviato la dichiarazione dei redditi entro il 10.12.2020, benchè obbligati: a differenza di quanto indicato dall'AdE, infatti, la presentazione di una dichiarazione tardiva non obbliga il contribuente al contestuale pagamento delle imposte correlate.
La lettera dell'Agenzia - Alla fine della comunicazione, l'Agenzia indica che è possibile inviare entro il 10.03.2021 il modello redditi PF 2020 per beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni: in questo caso, oltre alle sanzioni stesse, il contribuente è tenuto a versare contestualmente le imposte e i relativi interessi.
La norma - Gli effetti della presentazione di dichiarazione tardiva o integrativa, in realtà, non sono in alcun modo collegati o influenzati dell'effettuazione o meno del pagamento delle imposte da essa scaturenti ai sensi dell’art. 2, c. 7, D.P.R. 322/1998. Quest’ultimo infatti dispone che “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle...