Le richieste di compilazione dei dati statistici previste nell’apposita sezione del quadro RS, che sono alla base delle numerose lettere di compliance inviate in questi giorni dall’Agenzia delle Entrate, non tengono conto delle semplificazioni introdotte sul tema dal decreto Crescita (D.L. 34/2019), né delle novità contenute nella L. 111/2023 (delega fiscale).
Secondo la disposizione contenuta nell’art. 6-bis della disposizione suddetta, la cui rubrica è proprio “Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario”, gli obblighi informativi a carico di tali soggetti sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.
Ciò significa che, se il dato è o sarà conosciuto dall’Agenzia delle Entrate e verrà archiviato in una delle banche dati dell’anagrafe tributaria, il contribuente in regime forfetario non dovrà cimentarsi nell’indicazione di tale informazione nel famigerato quadro RS del modello Redditi.
L’altra previsione normativa con la quale le missive sui forfetari appaiono in...