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Imposte e tasse 14 Gennaio 2022

Libri e scritture contabili: obblighi civilistici e fiscali

L’evoluzione informatica ha profondamente modificato le modalità di tenuta dei documenti contabili, ferme restando le regole che devono essere rispettate onde evitare ripercussioni sanzionatorie fiscali e/o penali.

Il Codice Civile e il D.P.R. 600/1973 dettano rigorose disposizioni in tema di tenuta delle scritture contabili, prevedendo specifiche regole in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese. In altri termini, assume rilievo la natura giuridica (impresa individuale o società e, all’interno di quest’ultima tipologia, società di persone o di capitali) e, aspetto non secondario, il regime contabile adottato (ordinario, sempre obbligatorio per le società di capitali, semplificato o forfetario). Partiamo dal presupposto che le regole fiscali sono, in ogni caso, subordinate a quelle civilistiche: in altri termini, ai fini della conservazione, l’art. 2220 c.c. prevede l’obbligo di conservazione per almeno 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. Ai fini fiscali, invece, i termini sono più brevi: il principio generale impone analogo obbligo, ma con riferimento ai termini prescrizionali per l’accertamento. Questi ultimi hanno subito modifiche nel tempo e, in questa sede, si ricorda la disciplina vigente dal periodo d’imposta 2016: la prescrizione avviene, rispettivamente, entro 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione e 7 anni in caso di dichiarazione omessa o con violazioni aventi rilievo penale. Esemplificando, per il periodo d’imposta 2021, le scritture contabili dovranno essere conservate civilisticamente fino al 31.12.2031, mentre sotto il profilo fiscale...

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