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Contabilità e bilancio 28 Novembre 2018

Libri obbligatori e conservazione


L’art. 2214 C.C. impone all’imprenditore commerciale l’obbligo di tenuta dei seguenti libri: libro giornale, libro degli inventari, fascicolo della corrispondenza che comprende fatture, lettere spedite e ricevute, e tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Tali documenti devono essere conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, in azienda o presso terzi. È ammessa la conservazione elettronica con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere estrapolate informazioni dagli archivi informatici. In questa ipotesi il contribuente dovrà comunicare l’avvenuta conservazione in modalità elettronica dei documenti. I documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile e le norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità. Indipendentemente dalla modalità di conservazione, la funzione principale assolta dai libri contabili è quella di rappresentare i singoli atti compiuti dall’impresa e consentire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria ed economica dell’attività. Oltre ai libri sopra citati, la normativa fiscale impone la redazione del libro Iva, libro cespiti, libro mastro e talvolta la...

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