Coop e terzo settore 15 Dicembre 2020

Libro dei soci come prova dell'ammissione a socio di cooperativa

Secondo la Corte di Cassazione, l'esistenza del vincolo associativo si desume dalla delibera di ammissione da parte dell'organo amministrativo e dalla successiva annotazione nel libro soci.

Nelle società cooperative l'annotazione nel libro soci è prova dell'ammissione a socio e, quindi, dell'esistenza del rapporto sociale. È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20.10.2020, n. 22794, esprimendosi nel merito dell'onere della prova dei fatti giustificativi del licenziamento per superamento del periodo di comporto affermando che al datore di lavoro spetta comunque l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi dell'esercizio del potere di licenziamento conformemente ai precedenti della stessa Corte suprema (sentenze nn. 11092/2005, 23920/2010 e 14143/2012). La Cassazione ha svolto un'articolata disamina dei fatti contestati e delle finalità e funzioni degli atti societari e dei libri sociali con estrema lucidità e chiarezza con affermazioni di principio delle quali riportiamo in sintesi quelle maggiormente rilevanti. Nel caso di specie, poiché il licenziamento era stato intimato ad un socio-lavoratore dipendente di cooperativa, l'esistenza del vincolo associativo rappresentava uno degli elementi costitutivi della legittimità del licenziamento al fine di giustificare il riferimento al più breve periodo di comporto previsto dal regolamento interno della cooperativa ex L. 142/2001 applicabile ai lavoratori soci rispetto a quello previsto dal CCNL per i dipendenti non soci. A tali fini, secondo gli Ermellini, l'onere probatorio della sussistenza...

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