Con la risposta all’interpello 13.07.2026, n. 144 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di calcolo dell'imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, escludendo che le registrazioni di esercizi diversi possano cumularsi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 prevista dall'art. 6, c. 3 D.M. 17.06.2014. Il conteggio deve essere effettuato separatamente per ciascun periodo d'imposta: la frazione non utilizzata al termine dell'esercizio non si riporta a quello successivo e il contatore riparte da zero.
Il caso nasceva da un'istanza che riteneva il libro giornale dotato di continuità sostanziale anche ai fini del bollo: con 1.500 registrazioni nel primo esercizio e 800 nel secondo, per un totale progressivo di 2.300, sarebbero dovute restare coperte dal versamento già effettuato per il primo anno. L'Agenzia ha respinto l'impostazione, osservando che l'espressione "ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse" attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore alla soglia e che il D.M. 17.06.2014 collega, comunque, il presupposto impositivo ai documenti emessi o utilizzati durante l'anno. Ne deriva che, se un esercizio conta 1.500 operazioni, è dovuta una quota di bollo, e se l'esercizio successivo ne conta 800, è dovuta una nuova quota, senza compensazione tra periodi.
Il risultato è meno favorevole rispetto alla tenuta cartacea, ma discende da una struttura normativa diversa:
- per i libri su carta l'art. 16, lett. a), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 assume come parametro le pagine, con imposta dovuta ogni 100 pagine o frazione, pari a 16 euro per le società di capitali che versano forfetariamente la tassa di concessione governativa e a 32 euro per gli altri soggetti. La disciplina riguarda in particolare il libro giornale e il libro degli inventari, con esclusione degli altri registri prescritti dalle norme tributarie;
- per i registri informatici, invece, il parametro è la registrazione, con le stesse misure applicate ogni 2.500 operazioni o frazione. Il versamento va effettuato in un'unica soluzione, con modalità esclusivamente telematica tramite modello F24 e codice tributo 2501, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine ordinario cade il 30.04 dell'anno successivo.
Resta decisivo stabilire cosa debba intendersi per singola registrazione valendo ancora la risoluzione 9.07.2007, n. 161/E, riferita all'abrogato D.M. 23.01.2004, la cui attualità rispetto alla disciplina vigente è stata confermata anche dalla risposta a interpello n. 42/2025. Per il libro giornale conta ogni singolo accadimento contabile rilevato in partita doppia, indipendentemente dal numero di righe generate dal software (una scrittura che movimenta più conti resta un'unica registrazione se rappresenta una sola operazione, mentre per il libro inventari l'unità di riferimento è la singola posizione relativa a ciascun cespite). Occorre verificare che il gestionale consenta di estrarre un dato coerente con questo criterio, poiché la struttura tecnica del programma non deve alterare la base di calcolo.
La nuova pronuncia impone un controllo annuale autonomo in quanto non basta verificare il totale progressivo delle registrazioni presenti nel libro, ma serve un conteggio distinto per ciascun esercizio, accompagnato da un prospetto che documenti il criterio applicato. La risposta n. 144/2026 elimina pertanto il dubbio sul riporto delle frazioni tra esercizi, ma lascia intatta una distinzione preliminare in merito alla disciplina delle 2.500 registrazioni che riguarda il libro effettivamente tenuto e conservato in modalità informatica, con marcatura temporale e firma digitale, nel rispetto del D.M. 17.06.2014. Il semplice utilizzo di un programma di contabilità non trasforma automaticamente il registro in documento informatico ai fini del bollo e se il libro viene materializzato su carta, torna ad applicarsi il criterio delle 100 pagine. Occorre quindi individuare con precisione, prima di calcolare l'imposta, la modalità finale di tenuta del libro e verificare se e quando sia intervenuta la conservazione digitale a norma.
