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Società 25 Agosto 2023

Limite agli accertamenti sulle società a ristretta base

Tra le varie disposizioni contenute nella legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) troviamo anche precise indicazioni su come gli accertamenti alle società a ristretta base societaria dovranno essere effettuati in futuro.

Se e quando le norme in oggetto saranno operative, queste particolari tipologie di accertamenti, molto insidiosi e difficili da contrastare, potranno essere effettuate soltanto nei casi di riscontro di componenti positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti. In tutte le altre situazioni le Entrate non potranno fa scattare dall’accertamento presupposto effettuato alla società a ristretta base, gli accertamenti derivati ai pochi soci, presumendo la distribuzione in nero dei maggiori utili conseguiti e non dichiarati. La disposizione in oggetto ha precisato, inoltre, che resta ferma la natura di reddito finanziario (dividendo) in relazione a quanto conseguito dai soci della ristretta base. Il legislatore vuole porre un freno al sovra-utilizzo di questa particolare tipologia di accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria, limitandoli alle sole ipotesi in cui, sulla base di elementi certi e precisi, le attività di verifica abbiano evidenziato una base imponibile superiore a quella dichiarata. Dovrebbe essere recepito quindi ciò che la giurisprudenza tributaria ha già in massima parte recepito: in mancanza di un maggior reddito accertato sulla società, non si può presumerne una sua successiva distribuzione in nero ai pochi o all’unico socio. Non sono rari gli accertamenti sui soci della piccola SRL a fronte del disconoscimento, ad esempio, della deducibilità di un costo o di un altro componente negativo del quale non è però negata l’esistenza. Nel momento in cui la legge delega esplicherà i suoi effetti, queste tipologie di accertamenti sui pochi soci delle società di capitali non saranno più consentiti. Un costo seppur non deducibile, ma sostenuto, non genera maggiori utili distribuibili. Allo stesso modo, un presunto maggior ricavo stimato sulla base di una funzione parametrica come, ad esempio gli studi di settore, non può supportare, da solo, una seconda presunzione di distribuzione ai soci del maggior utile conseguito. In un certo senso si può affermare che la disposizione contenuta nella delega fiscale assume, nello specifico ambito delle società di capitali a ristretta base partecipativa, la veste di una vera e propria interpretazione autentica che ne limita la portata applicativa. La norma in commento nulla dice invece in merito alla qualificazione stessa della società di capitali a ristretta base partecipativa. Ciò porta a ritenere che, salvo sorprese nei decreti attuativi, la definizione di tali società sarà rimessa al libero apprezzamento del Fisco, prima, e dei giudici tributari, dopo.
Al momento, stando agli ultimi arresti della giurisprudenza, una società di capitali (non trasparente fiscalmente) è considerata a ristretta base quando i soci non sono più di 3 o 4 e sono, in aggiunta, legati fra loro da vincoli di parentela o di affari. Infine, occorre anche riflettere sul fatto che, dopo le modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti dalle società di capitali, l’accertamento sui pochi soci persone fisiche sta diventando ormai sempre più residuale. La tassazione alla fonte dei dividendi conseguiti dalle persone fisiche, finisce infatti per limitare alla società a ristretta base tutta la problematica fiscale relativa ai maggiori utili da tassare e alle mancate ritenute sui conseguenti dividendi distribuiti in nero ai pochi soci.