RICERCA ARTICOLI
Società 14 Febbraio 2023

Limiti al diritto di informazione dei soci

L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci di Srl, a prescindere dalla percentuale di capitale sociale detenuto, il diritto a ottenere notizie sugli affari sociali e a consultare i documenti attinenti all’amministrazione della società.

Il diritto individuale al controllo di cui all’art 2476 c.c. assume un carattere generale e tendenzialmente incondizionato e in tal senso anche la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che “l’art. 2476, c. 2 c.c. tutela il diritto del socio di minoranza alla consultazione dei libri e dei documenti in maniera effettiva e reale e non consente certo che l’organo amministrativo possa limitare l’esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento i tempi di consultazione della documentazione” (ex multis Trib. Cagliari, 10.07.2013). È stato inoltre precisato che il socio non amministratore di società a responsabilità limitata è titolare del diritto incondizionato di esercitare un penetrante sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori. Tale diritto in particolare può essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale, ha ad oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata, quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere (Tribunale di Milano, Sez. Spec. Imprese, ordinanza del 27.03.2014). La giurisprudenza è ferma nel ribadire che si deve riconoscere l’esistenza di restrizioni ai diritti di controllo del socio in applicazione del principio generale di buona fede e di correttezza. Ne consegue che vanno...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.